International association against the violence and the kidnapping of minors
Associazione internazionale contro la violenza e il rapimento di minori
Internationale Vereinigung gegen die Gewalt und die Entführung von Minderjährigen
Association internationale contre la violence et l’enlèvement des mineurs
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AIDM - Statuti
Art. 1
Sotto la denominazione “Associazione internazionale contro la violenza e il rapimento di minori“ - AIDM
viene costituita un‘associazione ai sensi dell‘art. 60 ss del CCS.
Art. 2
Il domicilio dell‘Associazione AIDM, è quello della fondatrice.
Art. 3
L‘Associazione AIDM è libera da ogni ideologia politica e religiosa.
Art. 4
L‘AIDM è un‘associazione a scopo umanitario e non lucrativo.
Art. 5
L‘Associazione AIDM si compone di soci attivi, soci onorari e di soci sostenitori.
Sono soci attivi coloro che in prima persona si impegnano e lavorano disinteressatamente agli scopi
dell’Associazione AIDM, e che versano una quota annua, fissata dall’Assemblea generale annualmente.
Sono soci onorari quanti (in precedenza membri o no dell’Associazione AIDM) sono stati designati e ritenuti
degni in tale distinzione, a giudizio del Comitato direttivo.
Sono soci sostenitori quanti (persone fisiche o giuridiche) condividono gli scopi dell’Associazione AIDM versando
un contributo minimo annuo, fissata dall’Assemblea generale annualmente.
Art. 6
Sono scopi precipui dell’Associazione AIDM:
A. Difendere il diritto del minorenne e del genitore affidatario sulla base dei diritti umani e nel rispetto
delle sentenze giudiziarie riconosciute relative all’attribuzione della patria potestà della custodia
del fanciullo e del diritto di visita.
B. Salvaguardare il diritto del minorenne e del genitore affidatario sulla base degli elementari diritti umani.
C. Incoraggiare, consultare e assistere le vittime di un rapimento di minori.
D. Favorire ed elaborare delle efficaci soluzioni per i problemi internazionali che comportano i rapimenti di minori.
E. Favorire ed elaborare delle efficaci soluzioni per vari problemi (morali, psicologici, giuridici, finanziari)
che comportano i rapimenti di minori.
F. Informare e sensibilizzare le autorità e l’opinione pubblica.
Art. 7
Sono organi dell’Associazione AIDM l‘Assemblea generale, il Comitato direttivo e il Revisore dei conti.
L‘Assemblea generale si compone di soci attivi e soci onorari. Ognuno ha un diritto di voto e di elezione.
I soci sostenitori partecipano con voto consultiva.
L‘Assemblea generale decide a maggioranza semplice.
L‘Assemblea generale viene convocata ordinariamente ogni anno e straordinariamente dal Comitato direttivo
o da un quinto dei membri attivi previa domanda scritta.
Il Comitato direttivo si compone di minimo 3 e massimo 15 membri. L‘elezione e la rielezione si svolgono
ogni 3 anni. Il numero dei membri di comitato dipende dalle attività secondo il programma di lavoro dell’AIDM.
Il Comitato è diretto da un Presidente pure nominato dall’Assemblea generale e suddivide fra i suoi membri le
cariche di Segretario e Cassiere.
Il Comitato direttivo ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell’Associazione Internazionale AIDM e di
rappresentarla verso terzi.
Speciali competenze vengono stabilite da un regolamento interno. IL regolamento viene votato dall’Assemblea
generale a maggioranza semplice dei soci presenti con diritto di voto.
Il Revisore dei conti viene eletto ogni 3 anni dall’Assemblea generale.
Art. 8
Il patrimonio sociale è formato dalle quote dei soci e da altre devoluzioni. Tale patrimonio viene
esclusivamente utilizzato per i conseguimenti degli scopi dell’AIDM e per le spese amministrative.
Per gli obblighi. sociali risponde unicamente il capitale dell’Associazione. É esclusa la responsabilità personale dei soci.
Art. 9
Tenuto conto dell’art. 5, ognuno può chiedere di essere ammesso all’Associazione con domanda scritta al
Comitato direttivo che decide in merito.
Ogni socio è in diritto di dare le dimissioni dall’Associazione. La comunicazione viene data per iscritto al Comitato
direttivo per la fine del periodo amministrativo.
Su proposta del Comitato direttivo e a maggioranza semplice dei presenti, l‘Assemblea generale può decretare
l’esclusione di un socio che a suo giudizio abbia palesemente contravvenuto agli scopi pratici e morali dell’Associazione.
L‘esclusione viene permesso anche senza indicazione del motivo, in questo caso non può essere contestato in giudizio.
Art. 10
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso soltanto da un‘Assemblea straordinaria espressamente convocata.
La decisione dovrà essere approvata dalla maggioranza di tre quarti dei presenti con diritto di voto, ed in caso di
scioglimento il capitale sociale sarà destinato ad associazioni svizzere affini all’AIDM.
Art. 11
Il presente statuto, potrà essere modificato in ogni tempo da un‘Assemblea generale e a maggioranza di due terzi dei
soci presenti con diritto di voto.
Questo Statuto è stato approvato dall’Assemblea costitutiva del 22 settembre 1989 ed entra immediatamente in vigore.
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE AIDM
La Presidente
Davesco-Soragno, il 22 settembre 1989